I bonus edilizi per fare rete
I bonus edilizi per fare rete
Immagine di copertina di: I bonus edilizi per fare rete

Morelli (Filp Cisal): “Un’occasione per far crescere i network professionali, soprattutto con il Superbonus 110%”


La riforma dei ‘bonus edilizi’, tra i quali certamente al “Superbonus 110%” è riservato un posto di onore, è stata avviata solo qualche mese fa con il “Decreto Rilancio” (d.l. n. 19 maggio 2020, n. 34). Come è noto, il suddetto Decreto ha, da un lato, introdotto la possibilità di fruire di un’aliquota di detrazione super agevolata (110%) per alcuni interventi di efficienza energetica ed antisismici e, dall’altro, ha previsto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dal fornitore (cd. “sconto in fattura”) oppure per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità di monetizzazione immediata della detrazione, peraltro, non riguarda solo il “Superbonus 110%” ma è estesa anche altri interventi agevolati (come, ad esempio, quelli relativi alle spese per il recupero del patrimonio edilizio piuttosto che l’”Ecobonus” tradizionale). Dalla pubblicazione del “Decreto Rilancio” si sono però succeduti diversi interventi che hanno inciso direttamente (a partire dalla legge di conversione dello stesso “Decreto Rilancio” e di quella del successivo “Decreto Agosto”) o indirettamente (da ultimo, la legge 27 novembre 2020, n. 159) sull’impianto normativo sopra brevemente descritto oppure ne hanno dato attuazione (si pensi ai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sui Modelli di cessione del credito d’imposta e ai nuovi decreti “requisiti” e “asseverazioni”). Ancora, si sono susseguite, a fatica, interpretazioni (talvolta difformi) dell’Agenzia delle Entrate, del MEF, del MISE e dell’ENEA che hanno fornito una frammentaria e spesso casistica interpretazione della normativa (si pensi alle decine di documenti di prassi emanate dall’Agenzia delle Entrate, nonché alla Guide e alle FAQ rese pubbliche in questi mesi); l’ultima in ordine di importanza è la circolare di qualche giorno fa dell’Agenzia del 22 dicembre 2020, n. 30/E. 

Il disegno di Legge di Bilancio 2021, nell’attuale versione comprensiva del “pacchetto emendamenti” approvato presso le competenti Commissioni parlamentari (C 2790-bis), si prepara, infine, ad introdurre numerose novità su svarianti fronti. Tra le altre con l’emendamento n. 12.0106 si prevedono una proroga temporale del “Superbonus 110%” (che si applicherà per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, e non più fino al 31 dicembre del 2021) nonché modifiche all’ambito applicativo e agli adempimenti dei professionisti (come i requisiti della polizza professionale).

Il quadro normativo e di prassi sopra brevemente delineato, sviluppatosi necessariamente in pochissimi mesi, non è di certo di aiuto ai professionisti (ingegneri, architetti, geometri, dottori commercialisti, etc..) e agli operatori del settore che, da tempo, ne lamentano una generale complessità. Lo scettiscismo sulle misure in oggetto, peraltro, è spesso condivisa dagli ‘utenti’ finali’, ovverosia, per la maggior parte dei casi, dai condòmini che temono (non senza ragione) le conseguenze di un’errata applicazione di una normativa, in generale, sin troppo fluida e poco chiara. In molti si chiedono, allora, se è meglio rinunciare a fruire dell’agevolazione (nel caso dei contribuenti) o a svilupparne professionalmente un business (nel caso dei professionisti o degli operatori del settore) piuttosto che rischiare di trovarsi (magari tra otto anni) ad avere problemi con il Fisco. La risposta, ad avviso di chi scrive, non può che essere negativa. È vero, la disciplina delineata in via normativa dal legislatore e in via interpretativa dai soggetti competenti (Agenzia delle Entrate, ENEA, etc..) è estremamente tecnica, articolata e, a tratti, poco chiara. Allo stesso modo, è innegabile che l’errata applicazione di questa disciplina espone i contribuenti e i professionisti che li assistono a conseguenze e a rischi di diversa natura (fiscale, civile, etc..). Eppure, la riforma dei ‘bonus edilizi’ rappresenta una opportunità unica (e, secondo alcuni, forse irripetibile) per l’intero Paese di incrementare massivamente i propri livelli di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico. 

Si tratta, allo stesso tempo, di una formula ‘win win in grado di generare un valore aggiunto anche per l’attività professionale. Per sviluppare un business utile al cliente e all’attività professionale, però, lo studio corretto ed approfondito della normativa e delle altre fonti non è da solo sufficiente (seppur ovviamente necessario): occorre invece che tutte le professionalità coinvolte in un determinato progetto lavorino sinergicamente in team, arricchendosi l’uno con l’altro delle rispettive professionalità interdisciplinari. E allora, è vero che, ad esempio, il Dottore Commercialista è il soggetto cui spetta l’apposizione del ‘visto di conformità’, necessario per consentire al contribuente la cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura (art. 119, comma 11, d.l. n. 34 del 2020); ma egli dovrà necessariamente intervenire anche sin dalle fasi preliminari del progetto supportando gli altri professionisti e l’impresa, nei limiti delle proprie competenze (si pensi alla presentazione di istanze di interpello all’Agenzia, alla corretta interpretazione della normativa fiscale, alla redazione degli atti necessari, etc..). Diventa cruciale, allora, che sin dalle prime fasi del lavoro (che, normalmente, si identificano nello studio di fattibilità) tutte le professionalità coinvolte dialoghino sistematicamente e periodicamente, allo scopo di agire come un’aggregazione’ (seppur temporanea e non giuridicamente esistente) tra professionisti, piuttosto che come tante voci singole. Il legislatore e chi è deputato all’interpretazione della normativa devono, però, agevolare questo processo di ‘aggregazione’ professionale, fornendo indicazioni chiare, omogenee e stabili nel tempo (magari, nel caso dell’Agenzia delle Entrate, anche sotto forma di un “Manuale unico” in continuo aggiornamento, sulla scorta di quanto accade già per l’annuale circolare dedicata al Modello 730). Lo Stato deve essere quindi in grado di intercettare le esigenze dei professionisti e dei contribuenti, anche riducendo la ‘diffidenza’ di questi ultimi. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare n. 24/E del 2020) che la detrazione del 110% spetta “anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus” (come, ad esempio, quelle preliminari di progettazione, ispezione e prospezione nonché l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi) “a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato”. In sintesi, lo studio preliminare di fattibilità (che, di fatto, risulta necessario per comprendere se i lavori sono in grado di rispettare i requisiti previsti dalla normativa per accedere all’agevolazione del 110%) rischia di rimanere completamene a carico del contribuente laddove, per una qualche ragione, il lavoro non venga poi eseguito. Questa previsione, come ben si capisce, può risultare di ostacolo soprattutto per i lavori da realizzare in condominio dove, ordinariamente, le delibere che hanno ad oggetto una spesa (anche se solo potenzialmente) ‘viva’ possono generare resistenze. Sarebbe, invece, opportuno che anche tali spese possano essere in qualche modo agevolate, ad esempio prevedendo una minima percentuale di detraibilità anche quando sostenute stand alone. 

A conclusione delle note che precedono, più in generale, è importante osservare che l’emergenza epidemiologica lascerà segni indelebili sull’attività professionale. Non ci si riferisce soltanto all’aspetto economico ma, più in generale, al modo di intendere e di svolgere la professione. Tra le altre cose, ci si è infatti finalmente accorti dell’importanza di condividere l’attività professionale, anche in forma di network. Quanto precede deriva dall’iperspecializzazione richiesta al professionista alla quale, oggi, si unisce una produzione legislativa accelerata come non mai e spesso fondata su criteri disorganici e dettati dalle situazioni contingenti. Fare networking, non significa solo condividere le conoscenze e le competenze con altri colleghi ma anche favorire l’espansione dell’attività professionale, diversificandola in nuovi settori: ben venga, allora il “Superbonus 110%” se questo, nella sua complessità, è in grado di creare aggregazione professionale e, con essa, promuovere la crescita ed il benessere collettivo.

Vincenzo Morelli, Commissario Nazionale Filp Cisal

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Morelli (Filp Cisal): “Un’occasione per far crescere i network professionali, soprattutto con il Superbonus 110%”


La riforma dei ‘bonus edilizi’, tra i quali certamente al “Superbonus 110%” è riservato un posto di onore, è stata avviata solo qualche mese fa con il “Decreto Rilancio” (d.l. n. 19 maggio 2020, n. 34). Come è noto, il suddetto Decreto ha, da un lato, introdotto la possibilità di fruire di un’aliquota di detrazione super agevolata (110%) per alcuni interventi di efficienza energetica ed antisismici e, dall’altro, ha previsto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dal fornitore (cd. “sconto in fattura”) oppure per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità di monetizzazione immediata della detrazione, peraltro, non riguarda solo il “Superbonus 110%” ma è estesa anche altri interventi agevolati (come, ad esempio, quelli relativi alle spese per il recupero del patrimonio edilizio piuttosto che l’”Ecobonus” tradizionale). Dalla pubblicazione del “Decreto Rilancio” si sono però succeduti diversi interventi che hanno inciso direttamente (a partire dalla legge di conversione dello stesso “Decreto Rilancio” e di quella del successivo “Decreto Agosto”) o indirettamente (da ultimo, la legge 27 novembre 2020, n. 159) sull’impianto normativo sopra brevemente descritto oppure ne hanno dato attuazione (si pensi ai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sui Modelli di cessione del credito d’imposta e ai nuovi decreti “requisiti” e “asseverazioni”). Ancora, si sono susseguite, a fatica, interpretazioni (talvolta difformi) dell’Agenzia delle Entrate, del MEF, del MISE e dell’ENEA che hanno fornito una frammentaria e spesso casistica interpretazione della normativa (si pensi alle decine di documenti di prassi emanate dall’Agenzia delle Entrate, nonché alla Guide e alle FAQ rese pubbliche in questi mesi); l’ultima in ordine di importanza è la circolare di qualche giorno fa dell’Agenzia del 22 dicembre 2020, n. 30/E. 

Il disegno di Legge di Bilancio 2021, nell’attuale versione comprensiva del “pacchetto emendamenti” approvato presso le competenti Commissioni parlamentari (C 2790-bis), si prepara, infine, ad introdurre numerose novità su svarianti fronti. Tra le altre con l’emendamento n. 12.0106 si prevedono una proroga temporale del “Superbonus 110%” (che si applicherà per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, e non più fino al 31 dicembre del 2021) nonché modifiche all’ambito applicativo e agli adempimenti dei professionisti (come i requisiti della polizza professionale).

Il quadro normativo e di prassi sopra brevemente delineato, sviluppatosi necessariamente in pochissimi mesi, non è di certo di aiuto ai professionisti (ingegneri, architetti, geometri, dottori commercialisti, etc..) e agli operatori del settore che, da tempo, ne lamentano una generale complessità. Lo scettiscismo sulle misure in oggetto, peraltro, è spesso condivisa dagli ‘utenti’ finali’, ovverosia, per la maggior parte dei casi, dai condòmini che temono (non senza ragione) le conseguenze di un’errata applicazione di una normativa, in generale, sin troppo fluida e poco chiara. In molti si chiedono, allora, se è meglio rinunciare a fruire dell’agevolazione (nel caso dei contribuenti) o a svilupparne professionalmente un business (nel caso dei professionisti o degli operatori del settore) piuttosto che rischiare di trovarsi (magari tra otto anni) ad avere problemi con il Fisco. La risposta, ad avviso di chi scrive, non può che essere negativa. È vero, la disciplina delineata in via normativa dal legislatore e in via interpretativa dai soggetti competenti (Agenzia delle Entrate, ENEA, etc..) è estremamente tecnica, articolata e, a tratti, poco chiara. Allo stesso modo, è innegabile che l’errata applicazione di questa disciplina espone i contribuenti e i professionisti che li assistono a conseguenze e a rischi di diversa natura (fiscale, civile, etc..). Eppure, la riforma dei ‘bonus edilizi’ rappresenta una opportunità unica (e, secondo alcuni, forse irripetibile) per l’intero Paese di incrementare massivamente i propri livelli di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico. 

Si tratta, allo stesso tempo, di una formula ‘win win in grado di generare un valore aggiunto anche per l’attività professionale. Per sviluppare un business utile al cliente e all’attività professionale, però, lo studio corretto ed approfondito della normativa e delle altre fonti non è da solo sufficiente (seppur ovviamente necessario): occorre invece che tutte le professionalità coinvolte in un determinato progetto lavorino sinergicamente in team, arricchendosi l’uno con l’altro delle rispettive professionalità interdisciplinari. E allora, è vero che, ad esempio, il Dottore Commercialista è il soggetto cui spetta l’apposizione del ‘visto di conformità’, necessario per consentire al contribuente la cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura (art. 119, comma 11, d.l. n. 34 del 2020); ma egli dovrà necessariamente intervenire anche sin dalle fasi preliminari del progetto supportando gli altri professionisti e l’impresa, nei limiti delle proprie competenze (si pensi alla presentazione di istanze di interpello all’Agenzia, alla corretta interpretazione della normativa fiscale, alla redazione degli atti necessari, etc..). Diventa cruciale, allora, che sin dalle prime fasi del lavoro (che, normalmente, si identificano nello studio di fattibilità) tutte le professionalità coinvolte dialoghino sistematicamente e periodicamente, allo scopo di agire come un’aggregazione’ (seppur temporanea e non giuridicamente esistente) tra professionisti, piuttosto che come tante voci singole. Il legislatore e chi è deputato all’interpretazione della normativa devono, però, agevolare questo processo di ‘aggregazione’ professionale, fornendo indicazioni chiare, omogenee e stabili nel tempo (magari, nel caso dell’Agenzia delle Entrate, anche sotto forma di un “Manuale unico” in continuo aggiornamento, sulla scorta di quanto accade già per l’annuale circolare dedicata al Modello 730). Lo Stato deve essere quindi in grado di intercettare le esigenze dei professionisti e dei contribuenti, anche riducendo la ‘diffidenza’ di questi ultimi. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare n. 24/E del 2020) che la detrazione del 110% spetta “anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus” (come, ad esempio, quelle preliminari di progettazione, ispezione e prospezione nonché l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi) “a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato”. In sintesi, lo studio preliminare di fattibilità (che, di fatto, risulta necessario per comprendere se i lavori sono in grado di rispettare i requisiti previsti dalla normativa per accedere all’agevolazione del 110%) rischia di rimanere completamene a carico del contribuente laddove, per una qualche ragione, il lavoro non venga poi eseguito. Questa previsione, come ben si capisce, può risultare di ostacolo soprattutto per i lavori da realizzare in condominio dove, ordinariamente, le delibere che hanno ad oggetto una spesa (anche se solo potenzialmente) ‘viva’ possono generare resistenze. Sarebbe, invece, opportuno che anche tali spese possano essere in qualche modo agevolate, ad esempio prevedendo una minima percentuale di detraibilità anche quando sostenute stand alone. 

A conclusione delle note che precedono, più in generale, è importante osservare che l’emergenza epidemiologica lascerà segni indelebili sull’attività professionale. Non ci si riferisce soltanto all’aspetto economico ma, più in generale, al modo di intendere e di svolgere la professione. Tra le altre cose, ci si è infatti finalmente accorti dell’importanza di condividere l’attività professionale, anche in forma di network. Quanto precede deriva dall’iperspecializzazione richiesta al professionista alla quale, oggi, si unisce una produzione legislativa accelerata come non mai e spesso fondata su criteri disorganici e dettati dalle situazioni contingenti. Fare networking, non significa solo condividere le conoscenze e le competenze con altri colleghi ma anche favorire l’espansione dell’attività professionale, diversificandola in nuovi settori: ben venga, allora il “Superbonus 110%” se questo, nella sua complessità, è in grado di creare aggregazione professionale e, con essa, promuovere la crescita ed il benessere collettivo.

Vincenzo Morelli, Commissario Nazionale Filp Cisal

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