Articoli recenti
- Ancora morte sui cantieri ferroviari, Faisa Cisal: “Fermarsi alla solidarietà non basta più”
- Piano Strutturale di Bilancio, Cisal in audizione alla Camera
- Festa dei Nonni 2024, l’augurio e le riflessioni del Segretario Generale, Francesco Cavallaro
- Piano Strutturale di Bilancio di medio termine, Cisal in audizione il 3 ottobre
- Anas, presentata la Piattaforma per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2025-2027
Archivi
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Agosto 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Agosto 2022
- Luglio 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
- Dicembre 2019
- Novembre 2019
- Ottobre 2019
- Settembre 2019
- Agosto 2019
- Luglio 2019
- Giugno 2019
Dopo Roma anche il tribunale di Latina ha annullato la comunicazione di richiesta dell’importo: tutte le novità spiegate dall’avvocato Laila Perciballi
Ancora una vittoria per i cittadini che si vedono recapitare verbali di accertamento da parte dell’INPS per somme corrisposte a titolo di pensioni che poi l’Istituto ha ritenuto come non dovute, chiedendone la restituzione. Anche a Latina, come a Roma, l’avvocato Laila Perciballi, referente Cisal-Movimento Consumatori, è riuscita ad ottenere l’annullamento della comunicazione INPS con la quale veniva richiesto al diligente “pensionato” la somma di Euro 16.785,95, ritenuta dal Tribunale di Latina, come non dovuta.
Nella fattispecie, il Giudice motivava che “deve essere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell’insussistenza delle condizioni per il godimento comporta l’obbligo di restituzione all’Inps, a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte (cfr. Cass. civ., sez. lav., 5 novembre 2018, n. 28163)”.
Con ciò arrivando alla conclusione che “l’applicazione degli esposti principi al caso di specie induce a ritenere infondata la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dall’INPS avente ad oggetto i ratei erogati prima della data del provvedimento che ha accertato che la prestazione previdenziale non era dovuta”. Una vittoria per tutti, in particolare per quei cittadini che giornalmente oberati da richieste di pagamento a vario titolo, oltre che dagli aumenti sproporzionati degli ultimi periodi, si vedono finalmente riconoscere il proprio diritto, anche quello a non dover restituire importi percepiti senza dolo né colpa. Movimento Consumatori mette a disposizione degli iscritti Cisal la propria consulenza, contattando i seguenti recapiti: telefono 06.39735013, whatsapp 3939072144.
Dopo Roma anche il tribunale di Latina ha annullato la comunicazione di richiesta dell’importo: tutte le novità spiegate dall’avvocato Laila Perciballi
Ancora una vittoria per i cittadini che si vedono recapitare verbali di accertamento da parte dell’INPS per somme corrisposte a titolo di pensioni che poi l’Istituto ha ritenuto come non dovute, chiedendone la restituzione. Anche a Latina, come a Roma, l’avvocato Laila Perciballi, referente Cisal-Movimento Consumatori, è riuscita ad ottenere l’annullamento della comunicazione INPS con la quale veniva richiesto al diligente “pensionato” la somma di Euro 16.785,95, ritenuta dal Tribunale di Latina, come non dovuta.
Nella fattispecie, il Giudice motivava che “deve essere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell’insussistenza delle condizioni per il godimento comporta l’obbligo di restituzione all’Inps, a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte (cfr. Cass. civ., sez. lav., 5 novembre 2018, n. 28163)”.
Con ciò arrivando alla conclusione che “l’applicazione degli esposti principi al caso di specie induce a ritenere infondata la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dall’INPS avente ad oggetto i ratei erogati prima della data del provvedimento che ha accertato che la prestazione previdenziale non era dovuta”. Una vittoria per tutti, in particolare per quei cittadini che giornalmente oberati da richieste di pagamento a vario titolo, oltre che dagli aumenti sproporzionati degli ultimi periodi, si vedono finalmente riconoscere il proprio diritto, anche quello a non dover restituire importi percepiti senza dolo né colpa. Movimento Consumatori mette a disposizione degli iscritti Cisal la propria consulenza, contattando i seguenti recapiti: telefono 06.39735013, whatsapp 3939072144.
Articoli recenti
- Ancora morte sui cantieri ferroviari, Faisa Cisal: “Fermarsi alla solidarietà non basta più”
- Piano Strutturale di Bilancio, Cisal in audizione alla Camera
- Festa dei Nonni 2024, l’augurio e le riflessioni del Segretario Generale, Francesco Cavallaro
- Piano Strutturale di Bilancio di medio termine, Cisal in audizione il 3 ottobre
- Anas, presentata la Piattaforma per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2025-2027
Archivi
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Agosto 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Agosto 2022
- Luglio 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
- Dicembre 2019
- Novembre 2019
- Ottobre 2019
- Settembre 2019
- Agosto 2019
- Luglio 2019
- Giugno 2019